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Normativa > SSN
Obbligo di detenzione dell’ossigeno in farmacia
Si ricorda che l’ossigeno terapeutico rientra nella Tabella n. 2 della F.U. XII ed. e succ. modifiche ed aggiornamenti; la farmacia quindi è obbligata ad essere provvista dell’ossigeno terapeutico nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del servizio; tuttavia non vi è obbligo di legge che preveda che una farmacia debba necessariamente possedere bombole di proprietà.
La mancata detenzione dell’ossigeno, o di altri medicinali o sostanze obbligatorie iscritte nella Tabella 2 della Farmacopea, oltre a rappresentare un grave rischio per la cittadinanza – con conseguenze rilevanti anche nel campo penale - sono sanzionate con la sanzione amministrativa. (Da € 10,32 a € 206,58, è ammessa la conciliazione. A discrezione può essere prevista la sospensione dell'esercizio da 5 giorni ad un mese oppure, in caso di recidiva, la decadenza dell'autorizzazione).
Attribuzione AIC all'ossigeno Terapeutico
Sul S.O. n.5 alla G.U. n.4 del 7/01/2010 sono stati pubblicati i provvedimenti di attribuzione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dell'ossigeno terapeutico con riferimento alle diverse aziende titolari di AIC. Le aziende hanno presentato, in base alle rispettive esigenze commerciali, molteplici richieste di autorizzazione all'immissione in commercio di singoli confezionamenti che si differenziano per i seguenti aspetti: Pressione del contenitore - Materiale costruttivo/Valvola riduttrice - Dosaggio.
Classificazione
L'ossigeno Terapeutico risulta classificato, nei diversi dosaggi, in classe C, A ed H.
Per quanto di interesse della Farmacia sono in classe A esclusivamente le bombole, per l'ossigeno gassoso, di capienza dai 5 ai 30 litri e per l'ossigeno liquido quelli di capienza dai 25 ai 46 litri.
Tariffazione
A decorrere dal 1° luglio 2010 la tariffazione dovrà avvenire per AIC sulla base cioè delle confezioni di ossigeno effettivamente erogate. Come è noto, le bombole di ossigeno sono state esentate dalla applicazione del bollino autoadesivo e, conseguentemente, non è possibile per il farmacista applicare il medesimo sulla ricetta così come avviene per tutti gli altri medicinali, pertanto il farmacista dovrà riportare sulla ricetta i codici AIC relativi alle confezioni effettivamente erogate. Detti codici dovranno essere inseriti nel file relativo alla raccolta dati ricette che le farmacie inviano periodicamente al MEF.
OSSIGENO LIQUIDO: Distribuzione diretta da parte delle Asl a partire dal 1 Luglio 2011
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