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Medicinali di classe C
All’atto della presentazione della ricetta di un medicinale di classe C con obbligo di prescrizione, il farmacista è tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali equivalenti, come risulta dall'apposita "lista di trasparenza" compilata dall’AIFA (DL 87/05, convertito nella Legge 149/05).
Su richiesta dell’utente, il farmacista deve fornire un medicinale equivalente avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto (sempreché il medico non abbia indicato la “non-sostituibilità” del medicinale sulla prescrizione).
L’equivalenza si riferisce a medicinali aventi uguale composizione in Principio Attivo, forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario, e ai fini del confronto del prezzo ci si riferisce alla unità posologica o alla quantità unitaria del principio attivo.
Medicinali erogabili in SSN
Sono in vigore contemporaneamente le disposizioni della Convenzione col SSN (DPR 371/98, art. 6), e la sostituzione nell’ambito delle confezioni di riferimento, per i medicinali di cui è scaduto il brevetto, con il corrispondente medicinale di minor costo indicato nella lista di trasparenza (DL 347/01 convertito nella Legge 405/01).
Medicinali senza equivalenti
La sostituzione è possibile (DPR 371/98, art.6), qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distributivo o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, con un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, che abbia prezzo uguale o inferiore per il SSN (art. 6, comma 2 della Convenzione).
Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica, senza vincoli riguardo al prezzo (art. 6, comma 3 della Convenzione). L'utente, informato dal farmacista della indisponibilità del medicinale prescritto e della possibilità di ottenerne un'altro corrispondente in sostituzione, è libero di accettare o rifiutare l'offerta del farmacista.
Il farmacista deve apporre sul retro della ricetta, nell’apposito spazio a lui dedicato, idonea annotazione giustificativa dell'avvenuta sostituzione. La sostituzione non giustificata o sistematica, oltre alle implicazioni sulla autonomia e responsabilità professionale di medico e farmacista, si potrebbe connotare come attività sanzionabile ai sensi dell'articolo 171 del RD 1265/34 (comparaggio).
Medicinali di cui è scaduto il brevetto (equivalenti)
Sostituzione in attuazione del L 405/01, art. 7, in relazione al prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione in principi attivi, nonché via di somministrazione, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali. Per i medicinali il cui principio attivo non è coperto da brevetto, il farmacista effettua la sostituzione con il corrispondente medicinale di minor costo secondo le disposizioni regionali (DGR Puglia n.832 del 02.07.2002 e DGR Puglia n.1162 del 08.08.2002), a meno che il medico abbia esplicitamente indicato sulla ricetta la non-sostituibilità del medicinale prescritto oppure l'assistito, informato dal farmacista, non accetti la sostituzione.
In pratica, definito come prezzo di riferimento è il prezzo rimborsato dal SSN indicato dalla direttiva regionale, la sostituzione si si può effettuare con uno qualsiasi dei medicinali, di prezzo uguale o inferiore al prezzo di riferimento, elencato nella lista di trasparenza nazionale nell'ambito della stessa confezione di riferimento.
Alcuni esempi
Prescrizione di specialità medicinale o medicinale generico con prezzo più alto di quello di riferimento:
il farmacista può consegnare qualsiasi medicinale (specialità o generico) con prezzo uguale (o inferiore) a quello di riferimento (nessun obbligo di annotazione).
Sostituzione con eventuale medicinale di prezzo inferiore a quello di riferimento:
questo caso si può verificare in relazione ai tempi ed alla frequenza dell'aggiornamento della lista regionale ed alla variazione dei prezzi da parte delle ditte; si considera corrispondente alla sostituzione con medicinale al prezzo di riferimento (nessun obbligo di annotazione).
Sostituzione con specialità medicinale o generico di prezzo inferiore rispetto al medicinale prescritto, ma superiore a quello di riferimento:
non è prevista, se non nei termini della Convenzione (art. 6, comma 2 o comma 3) e cioè in caso di accertata mancanza del medicinale equivalente a prezzo più basso (obbligo di annotazione giustificativa).
Sostituzione con specialità medicinale o generico di prezzo superiore o di prezzo uguale ma superiore al prezzo di riferimento:
non prevista se non nei termini della Convenzione (art. 6, comma 2 o comma 3) e cioè in caso di accertata mancanza del medicinale equivalente a prezzo più basso (obbligo di annotazione giustificativa).