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Normativa > Ricetta Medica
Facoltà del farmacista di consegnare, in casi di estrema urgenza o necessità, farmaci senza ricetta medica
La G.U. n. 86 del 11.04.2008 pubblica il decreto che individua, ai sensi dell’art.88, comma 2 bis, del D.L.24/04/2006, n. 219 (cd Testo uico) e successive modificazioni, le condizioni che consentono al farmacista, in caso di estrema necessità e urgenza, di consegnare al cliente che ne faccia richiesta, in assenza di prescrizione medica, un medicinale soggetto a ricetta medica ripetibile (RR) o ricetta medica da rinnovare volta per volta (RNR). Il decreto è in vigore dall’11 maggio 2008.
Con tale decreto il Ministero della Salute ha inteso garantire la non interruzione del trattamento in corso per i casi di patologie croniche ed acute o in occasione di dismissione ospedaliera. Il provvedimento, come riferisce lo stesso Ministero, è frutto di un ampio lavoro condiviso con i farmacisti e i medici italiani al fine di una maggiore tutela della salute dei cittadini nei casi di emergenza.
E’ opportuno sottolineare che il decreto non riguarda l’erogazione di medicinali in regime di SSN, che, pertanto, rimane sempre assoggettata alla presentazione contestuale della ricetta SSN (art. 9).
Inoltre (art. 6), rimangono comunque assoggettati a presentazione di ricetta medica i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/90 e cioè quelli per cui è prevista:
- Invito del Ministero della Salute a proseguire la raccolta dei dati sino al 31.12.2009
- Necessità di proseguire il trattamento di patologie croniche
- Esigenza di evitare interruzioni in altri trattamenti
- Esigenza di proseguire la terapia a seguito di dimissione ospedaliera
- Altre disposizioni
- Articolo 5
- Articolo 7
- Articolo 8
- Registro delle richieste di farmaci senza prescrizione medica
- Scheda informativa per il medico
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