Ricetta Non Ripetibile - RNR - ATF Foggia

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Ricetta Non Ripetibile - RNR

Normativa > Ricetta Medica

INVOLUCRO
Diciture che obbligatoriamente devono essere riportate: sull’imballaggio esterno o, in mancanza, sul confezionamento primario: “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA UTILIZZABILE UNA SOLA VOLTA” (Contramal ®, Fortradol ®, Climen ®, Estroderm ®, Diane ®, Deca Durabolin ®, Tiklid ®, Serenase ® fiale, Caverject ®, Roaccutan ®, ecc.). In aggiunta se il medicinale è incluso nelle tabelle del DPR 309/90: “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 - TAB. II Sezione B (Alcover ® sciroppo), C (Gardenale ®, Luminale ®, Maliasin ®, Luminale ® 15 mg cp, Talwin ®, ecc.) o D (Valium ® fiale, Noan ® fiale, Co-efferalgan ®, Depalgos ® 5 mg e 10 mg, Oxycontin ® 5 e 10 mg, Tachidol ®, Cardiazol ® paracodina, ecc.)”.

ATTENZIONE: dal 20.06.2009 e temporaneamente per un anno, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 141 del 20.06.2009 dell'Ordinanza del Vice Ministro Fazio, sono state derubricate dalla Tabella II sezione A alla sezione D, quindi RNR, numerose specialità medicinali stupefacenti ( elenco)

VALIDITÀ
Trenta giorni, esclusa la data di compilazione anche per le ricette in regime di SSN.
Per Isotretinoina: per pazienti di sesso femminile, sette giorni dalla data di certificazione ovvero di idoneità al trattamento (il medico riporta la dicitura “idonea al trattamento il gg/mm/aa” oppure “certificato il gg/mm/aa”), mentre per pazienti di sesso maschile; sette giorni dalla data di compilazione.

REQUISITI FORMALI
Nome e cognome del paziente o codice fiscale (Nota DGFDM/SDG-VF/24918/ I.6.G.f del 11.07.06, qualora l’interessato non voglia far comparire le generalità); nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure (attualmente le iniziali del nome e cognome solo per la prescrizione di RETROVIR ®).
Data di compilazione e firma del medico.
La ricetta priva degli elementi di cui sopra è espressamente considerata non valida .
La ricetta deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro, la chiara indicazione del medico prescrivente e della struttura da cui esso dipende (art. 89, comma 5, Dlvo 219/06).

QUANTITÀ MASSIMA PRESCRIVIBILE
Non sono previste limitazioni e non è obbligatoria l’indicazione della dose e del tempo di somministrazione; in regime di SSN quanto previsto dall’Accordo Nazionale. Quale che sia il regime di fornitura, privato o SSN:
per isotretinoina (Roaccutan ®, Aisoskin ®), il medico riporta sulla ricetta la posologia per un fabbisogno non superiore a 30 giorni (Determinazione 28.10.05 in vigore dal 24.11.05, non si allega alcun modulo alla ricetta;
quando si tratta di terapia del dolore con Co-Efferalgan ®, Depalgos ® cp, Durogesic ®, MS Contin ®, Oramoroph ®, Oxycontin ®, Tachidol ®, Transtec ®, ecc. un fabbisogno non superiore a 30 gg se prescritto in SSN (in regime privato su ricettario bianco quest'obbligo non sussiste) coerentemente con la posologia indicata; qualora essa manchi si fa riferimento al dosaggio massimo riportato nel foglietto illustrativo. Per i medicinali concedibili in SSN la prescrizione può avvenire sia sul modello convenzionale del SSN, che sul ricettario a ricalco (UCS GFDM/VIII/P/I.8.d.q/15817 del 9.5.07); non trattandosi di medicinali soggetti a registrazione in uscita, il farmacista invia la copia SSN per il rimborso e non è tenuto a conservarne copia in farmacia.

ADEMPIMENTI DEL FARMACISTA  

ACQUISTO
Per i medicinali appartenenti alla Tab. II Sezioni B e C del DPR 309/90, sia acquistati alla distribuzione intermedia sia direttamente alla ditta produttrice, si utilizza il buono acquisto (art. 38 comma 1 DPR 309/90 - vedi pag. 10 e 11). Tramite buono acquisto, la farmacia può richiedere, a titolo gratuito, i medicinali del comma precedente ad altre farmacie aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza terapeutica (art. 38 comma 1 DPR 309/90; in questo caso la farmacia che fornisce i medicinali trattiene la 2° sezione per la sua uscita ed invia la 3° sezione alla A.S.L. dove ha sede la farmacia richiedente. Qualora si utilizzi il nuovo modello di B.A. la quarta copia deve essere rimessa, a cura della farmacia fornitrice, alla farmacia richiedente, con l’indicazione delle quantità consegnate). Per i medicinali appartenenti alla Tab. II Sezione D del DPR 309/90 l’acquisto è libero (bolla e fattura) anche quando è effettuato direttamente alla ditta produttrice (art. 38 DPR 309/90 e Min. San. nota n. 800/UCS/AG.38/1838 del 10-9-93).

CUSTODIA
Per i medicinali della Tab. II Sezioni B e C può essere consigliabile conservarli in armadio chiuso a chiave (l’obbligo derivante dalla nota 3 alla Tabella N 3 della FU XII a pag. 1344 sussiste solo per la ex Tab. I e II del DPR 309/90, cioè per l’attuale Tab. II Sezione A), eventualmente anche insieme a quelli della Tab. II sezione A, ma comunque separato dai veleni.

ANNOTAZIONI SULLA RICETTA
Data di spedizione e prezzo praticato (art. 37 R.D. 1706/38).
In regime di SSN per i medicinali della Tab. II Sez. B e C del DPR 309/90 (ad es. Gardenale®) l’annotazione del prezzo sulla ricetta non è dovuto in quanto il farmaco viene ceduto in assistenza.
Il timbro attestante la vendita è obbligatorio per la spedizione dei medicinali della Tab. II Sezioni B e C (art. 45 comma 4 DPR 309/90); negli altri casi non è previsto dalla normativa, ma è consuetudine (Circ. Min. San. 178/93).
Per i medicinali impiegati nella terapia del dolore e derubricati nella Tabella II sezione D a seguito dell'Ordinanza del 16.06.2009, qualora prescritti su ricettario bianco del medico o su ricettario bianco della struttura sanitaria è fatto obbligo al farmacista (Ordinanza Ministeriale del 02.07.2009) di annotare gli estremi del documento dell'acqiuirente ed inviare alla fine del mese successivo i dati consuntivi delle movimentazioni sia alla ASL competente per territorio che all'Ordine provinciale dei Farmacisti.

REGISTRO DI ENTRATA E USCITA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
Sì, per medicinali appartenenti alla Tab. II Sezioni B e C del Dlvo 309/90 riportando il nome e cognome dell’assistito o in alternativa il suo codice fiscale (Nota GFDM/VIII/PI.8.d.q./27923 del 2.8.06). Le registrazioni in entrata ed uscita devono avvenire contestualmente al movimento; una pagina per ogni voce. Chiusura obbligatoria al 31 dicembre per ogni voce riportata nel registro anche se non movimentata durante l’anno. Gli eventuali errori di registrazione devono essere annullati in modo che le correzioni apportate siano sempre leggibili (Cod. civ. art. 2219).

CONSERVAZIONE DELLA RICETTA
Si conserva per sei mesi (art. 89, comma 3 Dlvo 219/06), in posto riservato. Se la ricetta è documento giustificativo di uscita (Tab. II Sez B e C DPR 309/90), si conserva per due anni a partire dal giorno dell’ultima registrazione nel registro di entrata e uscita (art. 45 comma 5 DPR 309/90). In regime di SSN per i medicinali di Tab. II Sez. C (ad esempio Luminale ®, Gardenale ®, ecc.), se la ricetta è redatta in duplice esemplare, uno di questi si invia alla A.S.L., l’altro si conserva; oppure, in mancanza del duplice esemplare si conserva la fotocopia della ricetta del SSN (art. 45 comma 5 DPR 309/90).

DISTRUZIONE DELLE RICETTE E DEI REGISTRI
Tutti i documenti (ricette e registri) alla data di scadenza della data di conservazione devono essere distrutti per escludere l’accesso di terzi ai dati in essi contenuti (art. 4, comma 5 Dlvo 282/99 e art. 89 comma 3 Dlvo 219/06).

SANZIONI
Vendita senza la presentazione della ricetta medica o su presentazione di ricetta medica priva di validità: sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. L’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni (art. 148, L 219/06).  
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