PER MEDICINALI VENDIBILI AL PUBBLICO CON PRESCRIZIONE ESCLUSIVA DI CENTRI OSPEDALIERI O DI MEDICI SPECIALISTI (art. 93 Dlvo 219/06) Es. (principi attivi): eritropoietina, filgrastim, lenograstim, molgramostim, interferone, lamivudina, clozapina, somatotropina, felbamato (TALOXA ®), diazossido (PROGLICEM ®) ecc..
INVOLUCRO Diciture che obbligatoriamente devono essere riportate sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario: “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA”, o “DA VENDERSI DIETRO PRESENTAZIONE DI RICETTA MEDICA UTILIZZABILE UNA SOLA VOLTA”; inoltre: la specificazione del tipo di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione. In aggiunta se il medicinale è incluso nelle tabelle del DPR 309/90: “SOGGETTO ALLA DISCIPLINA DEL DPR 309/90 - TAB. II, Sez. A, C, D, E”.
MODALITÀ Nel caso della clozapina (Leponex®) deve essere presente l’attestazione da parte del medico di aver effettuato la conta leucocitaria. In regime di SSN il decreto 8 giugno 2001 (G.U. n. 179 del 3-8-2001) consente al medico di medicina generale di prescrivere i suddetti medicinali, quando l’AIFA nel redigere le Note preveda, per questi farmaci, che la diagnosi e il piano terapeutico (posologia e durata del trattamento) siano stabiliti da centri specializzati. (Note AIFA n. 30, 36, 40, 51, 74 e Allegato 2). Si ricorda che le note 12, 32 e 32 bis sono state espressamente abolite (G.U. n. 45 del 22.02.2008).
SANZIONI Vendita di un medicinale senza presentazione di ricetta di un medico specialista o di un centro medico autorizzato alla prescrizione: sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. L’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
PER MEDICINALI NON VENDIBILI AL PUBBLICO UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE IN AMBIENTE OSPEDALIERO O AD ESSO ASSIMILABILE (art. 92 Dlvo 219/06)
INVOLUCRO Diciture che obbligatoriamente devono essere riportate sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario: “USO RISERVATO AGLI OSPEDALI. VIETATA LA VENDITA AL PUBBLICO” oppure “USO RISERVATO AGLI OSPEDALI E CLINICHE E CASE DI CURA. VIETATA LA VENDITA AL PUBBLICO”. Tenuto conto delle caratteristiche dei medicinali, l’AIFA può stabilire che l’uso è limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, è ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato (art. 92 comma 2 Dlvo 219/06).
MODALITA’ Non è vietata la detenzione in farmacia purché la vendita sia effettuata esclusivamente alle strutture ospedaliere o ad esse assimilabili.
SANZIONI Vendita al pubblico o a una struttura non autorizzata di un medicinale utilizzabile esclusivamente da un centro medico autorizzato: sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00. L’autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
PER MEDICINALI NON VENDIBILI AL PUBBLICO UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE DALLO SPECIALISTA (art. 94 Dlvo 219/06) I medicinali disciplinati dal presente articolo (comma 4) possono essere forniti dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.
INVOLUCRO Diciture che obbligatoriamente devono essere riportate sull’imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario: “USO RISERVATO A.........” con la specificazione dello specialista autorizzato all’impiego del medicinale e “VIETATA LA VENDITA AL PUBBLICO”.
MODALITA’ Non è vietata la detenzione in farmacia purché la vendita sia effettuata esclusivamente agli specialisti autorizzati all’impiego.
SANZIONI Vendita al pubblico o a un medico non autorizzato all’impiego di un medicinale utilizzabile solo da